D.L. 112/08 ART. 71 – ASSENZE PER MALATTIA –
Pubblicato da Staff su Luglio 29, 2008
Il decreto legge n. 112 del 2008, all’art. 71 disciplina le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Nelle more della conversione in legge del provvedimento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento Personale, con la circolare n. 7/2008 ha fornito delle indicazioni che,sinteticamente, si riportano qui di seguito.
Per conoscere il testo della Circolare N.7 del 2008 clicca quì: fupu_circ_7-081
Decorrenza.
Il decreto legge, pubblicato sulw Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, è entrato in vigore il 26 giugno scorso. Pertanto, l’applicazione del regime legale è da riferirsi alle assenze che si verificano a decorrere da tale data.
Sono da considerare rientranti nel trattamentow fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.
Inoltre, per il personale dell’area I sono da considerare lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.
Per la qualificazione delle voci retributive, le amministrazioni dovranno comunque far riferimento alle eventuali definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento.
L’individuazione del “periodo superiore a dieciw
Nella nozione di “secondo evento” rientra anche l’ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto “evento” di un solo giorno. La norma in esame esclude che la certificazione a giustificazione dell’assenza possa essere rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.
Si deve ritenere ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. La qualità del medico – ossia l’evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale – dovrà risultare dalla certificazione. In linea generale, salvo specifiche previsioni, le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell’assenza per malattia sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente l’enunciazione della prognosi.
La norma specificaw che la richiesta per l’attivazione della visita fiscale dovrà essere presentata “tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative”. Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata.
La norma risponde all’esigenza di impedirew distorsioni nell’applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l’orario. La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del comma 4 a partire dall’entrata in vigore del decreto legge.
Inoltre, vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa, a non considerare allo stesso modo la presenza e l’assenza dal servizio ai fini dell’assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell’attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell’incarico).
Resta inoltre fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad es. turno, reperibilità, rischio, disagio, trattamento per lavoro straordinario ecc.) possono essere erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta. (In altri termini e secondo i consolidati orientamenti della magistratura contabile - CdC sezione II sentenza n.44/2003 - nell’ erogazione dei compensi incentivanti deve essere esclusa ogni forma di automatica determinazione del compenso o di erogazione a pioggia)
Le nuove norme assumono carattere imperativo e non possono essere derogate dai contratti o dagli accordi collettivi.



Brunetta contro i “fannulloni” « DAILY ROD detto
[...] vignette anti-fannulloni sul sito del ministero usato come un blog personale o di partito, poi il decreto: decurtazione dello stipendio per i primi dieci giorni di malattia; visita del medico fiscale fin [...]
Italiano « my weblog detto
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vanna detto
Vorrei sapere cosa è variato x ki fruisce della legge 104/92, sia art.21 ke art.33. Grazie
Moli Vero detto
la decurtazione avviene una-tantum nell’arco dell’anno solare, oppure riguarda più periodi? per esempio: primo periodo di malattia di giorni 12 e secondo periodo di malattia di giorni 15.Quante volte avviene la decurtazione?
Grazie
NICOLA detto
VORREI SAPERE COME FRUIRE 18 ORE PERMESSI O INERA GIORNATA LEGGE 104/92? SONO LAVORATORE CON HANDICAP GRAVE
NICOLA detto
SONO SORDO SE FOSSI IN MALATTIA VISITA FISCALE QUASI 12 ORE IMPOSSIBILE ATTENZIONE IL CAMPANELLO CHE MI VIENE STRESS..GRAZIE